Cos’è la cessione del quinto?
La cessione del quinto è una particolare tipologia di prestito personale previsto in Italia e regolamentato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Il termine cessione del quinto deriva dal fatto che l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo o della pensione. Inoltre, la durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi. La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga o sulla pensione.
Chi può beneficiare della cessione del quinto?
Questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto parastatale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla legge 80/2005). Nella stessa legge 80/2005 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati INPS, ex INPDAP ed ENPALS.
Cos’è il T.A.E.G.?
Il T.A.E.G. è il tasso annuo effettivo globale e considera il costo reale del finanziamento espresso in percentuale, comprendendo oltre agli interessi anche le spese accessorie.
Cos’è il T.A.N.?
Il T.A.N. (tasso annuo nominale) è il tasso applicato annualmente dall’istituto finanziario in percentuale sull’importo totale del finanziamento. Il T.A.N. si ottiene sommando il tasso di riferimento (in base alle variazioni di mercato) e lo spread (applicato dall’istituto finanziario). Nel calcolo non vanno considerate le spese di istruttoria e le imposte.
Cos’è l’obbligo di copertura assicurativa?
E’ agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato di uno o più intermediari finanziari, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall’art. 106 T.U.B., senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali (art. 2 DM 485/2001).